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LEGGE: FOTOGRAFIA E DIRITTI

Regolamento
Operativo
Legale
Per la Gestione dei Diritti
Fotografici tra Cosplayer e Autori
Tutela e diritto all'Immagine nel Cosplay:
Strumenti di Protezione e Modelli Legali.
Questo regolamento nasce dalla necessità di chiudere il capitolo dell'incertezza.
La tua passione merita di essere vissuta con gioia, senza l'ombra di preoccupazioni legali. Sappiamo quanto tempo, cura e amore investi nel tuo Cosplay: è una vera e propria opera d'arte che merita il massimo rispetto e la massima tutela.
LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE
Riferimento Legislativo: Artt. 2, n. 7 sulla Legge Diritto d'Autore (LDA); Artt. 10 c.c.; Artt. 87, 88, 96 & 97 L. 633/1941; GDPR UE 2016/679
COSA DICE LA LEGGE?
La legge italiana, in particolare la Legge sul Diritto d'Autore (L. 633/1941), definisce la fotografia non in modo univoco, ma la divide in due categorie fondamentali con protezioni molto diverse.
SEMPLICE
FOTOGRAFIA
OPERA
FOTOGRAFICA
OPERA FOTOGRAFICA (Art. 2, n. 7 LDA)
Definizione: Fotografie che presentano un carattere creativo, riflettendo la personalità e la visione artistica del fotografo.
Creatività: Si manifesta attraverso scelte come l'inquadratura, la composizione, la gestione della luce, la prospettiva, l'uso di filtri o interventi di post-produzione artistica.
Protezione: Piena protezione del diritto d'autore, inclusi i diritti morali e patrimoniali.
Durata: Tutta la vita dell'autore più 70 anni dopo la sua morte.

SEMPLICE FOTOGRAFIA (Art. 87 ss. LDA)
Riferimento normativo: Art. 87 ss. LDA
Definizione: Sono fotografie che, pur essendo lecite, hanno un puro scopo documentaristico o tecnico. Non hanno valore artistico o creativo spiccato e non riflettono l'importanza personale del fotografo (ad esempio fototessere, fotografie per scopi commerciali o industriali, riproduzioni di documenti).
Tipo di protezione: La loro protezione è un diritto concesso al diritto d'autore principale ed è generalmente considerata una protezione più debole.
Durata della protezione: La durata è molto più breve: 20 anni dal momento della realizzazione fotografica.
Diritti riconosciuti: Il fotografo ha il diritto esclusivo di riprodurre, diffondere e mettere in commercio la fotografia, ma solo per il periodo limitato di 20 anni.
Deve riportare: Nome del fotografo e data della realizzazione della foto.

In sintesi:
il diritto d'autore stabilisce che: solo le fotografie che manifestano la "mano artistica" e la personalità del fotografo(Opera Fotografica) sono tutelate pienamente, mentre le semplici riproduzioni hanno una tutela limitata.
Questa distinzione è cruciale nel mondo Cosplay per definire chi detiene i diritti sull'immagine finale.
Se i requisiti non sono presenti, il diritto esclusivo può essere opposto,
solo se si dimostra la malafede dell'utilizzatore.
Ora esploriamo gli scenari in cui ci si può trovare:

LA COESISTENZA DEI DIRITTI:
Confine legale tra autore e soggetto ritratto
Proprietà dell'opera fotografica Vs. soggetto ritratto

SCATTO VELOCE “On the Road”
Due scenari a confronto per capire le diverse vicende con le giuste precauzioni

In posa sul set:
La fotografia estemporanea e i limiti dell'uso Sociale

Foto on line su siti illeciti
Uso indesiderato o commerciale
delle proprie foto nel web

Ladri di scatti:
Scatti rubati senza consenso e
l'impossibilità di riconoscere l'autore
Quando l'obbiettivo si nasconde tra la folla